Dal 20 settembre del 2013 chi intenda esercitare in giudizio un’azione civile è tenuto preliminarmente a rivolgersi ad un organismo di mediazione, al fine di esperire il procedimento di mediazione.
Questo vale per le controversie in materia di:
– Diritti reali
– Divisione
– Successioni ereditarie
– Patti di famiglia
– Locazioni
– Comodato
– Affitto d’azienda
– Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
– Responsabilità medica e sanitaria
– Contratti assicurativi
– Contratti bancari e finanziari
– Condominio
– Associazione in partecipazione
– Consorzio
– Franchising
– Rete
– Somministrazione
– Società di persone
– Subfornitura
Il Consiglio di Stato con Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015, nel sospendere parzialmente l’esecutività della sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.